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A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori. Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della, presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 1 febbraio 1963

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