A decorrere dal 1 gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo e' ripartito come segue:

  • a)fino al 18 per cento, per tre quarti e' posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;
  • b)per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi e' posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nonche' nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art12 · fonte del testo

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