In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima. Tale contributo suppletivo e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge. Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1967, n. 583

1

La L. 13 luglio 1967, n. 583, ha disposto (con l'art.12, comma 2) che Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'ultimo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 13 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1963 al 13 agosto 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1967, n. 583

    La L. 13 luglio 1967, n. 583, ha disposto (con l'art.12, comma 2) che Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'ultimo comma del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1790~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari