A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori. 2 ((Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1962, n. 1790

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1961

La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima."; ha inoltre disposto (con l'art. 3 comma 2) che "Tale contributo suppletivo e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge. Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario."

L. 13 luglio 1967, n. 583

2

La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 [...]".

Testo vigente dal 13 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1963 al 13 agosto 1967. 30 parole tolte, 29 parole aggiunte.

… 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori. tolto: Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della, presente legge con aggiunto: Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza tolto: del Fondo aggiunto: di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1967, n. 583

    La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 [...]".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art8 · fonte del testo

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