Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede:

  • a)con l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964;
  • b)con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per far fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, primo comma, della presente legge;
  • c)con l'elevazione del contributo ordinario di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19 per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1 gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di riversibilita' e per il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge. Il contributo suppletivo di cui alla lettera b) del precedente comma e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della legge stessa, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonche' nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dall'articolo 19 della presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art11 · fonte del testo

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