Art. 74 — Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado

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Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita'. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell' attivita' didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 26 agosto 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 74, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16525/2026

    27 maggio 2026

    In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 si interpreta nel senso che spetta al personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria o docenza fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche il trattamento economico sostitutivo per i giorni non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso del medesimo anno, nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni indicate dai calendari scolastici regionali che ricadono tra l'inizio e la fine delle lezioni, in cui è consentito, ex lege, fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.).

    Art. 74

    Rassegna di maggio 2026, p. 210 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art74 · fonte del testo

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