Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre. Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneita' nella scuola elementare e media e quelli di idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre. Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti. Nel periodo dal 1 settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione, del piano annuale di attivita' scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

Testo vigente dal 18 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-04;517~art11 · fonte del testo

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