Art. 74 — Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado

Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita'. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. 68 L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 352. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festivita' di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1. 78

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45

68

Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2-bis) che "Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016".

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

78

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 121-ter, comma 1) che "Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio".

Testo vigente dal 30 aprile 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 74, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16525/2026

    27 maggio 2026

    In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 si interpreta nel senso che spetta al personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria o docenza fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche il trattamento economico sostitutivo per i giorni non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso del medesimo anno, nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni indicate dai calendari scolastici regionali che ricadono tra l'inizio e la fine delle lezioni, in cui è consentito, ex lege, fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.).

    Art. 74

    Rassegna di maggio 2026, p. 210 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

    Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 121-ter, comma 1) che "Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art74 · fonte del testo

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