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(( L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20 per cento a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, l'importo della pensione viene detratto dall'aumento per situazione di famiglia. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento dell'assegno di sede che nello stesso Paese e' previsto per il posto di docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno di sede" quello previsto dal comma 1 dell'articolo 658 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo. 6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)) ((19))

Testo in vigore dal 15 aprile 1998 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 15 aprile 1998. 100 parole tolte, 119 parole aggiunte.

L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20tolto: % aggiunto: per cento a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuitatolto: . aggiunto: ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, l'importo della pensione viene detratto dall'aumento per situazione di famiglia. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, aggiunto: divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non tolto: deliberati. All'impiegato capo famiglia coniugato aggiunto: delibati. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio tolto: a carico un aumento dell'assegno di sede tolto: all'estero pari al 5%. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2 spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento aggiunto: commisurato al 5 per cento dell'assegno di sede tolto: pari, rispettivamente, al 15 ed al 5% aggiunto: che nello stesso Paese e' previsto per il posto di docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge … inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo tolto: 1 della legge 11 febbraio 1963 aggiunto: 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. tolto: 79. Per i dipendenti di cui al comma 4 si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi. Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al comma 4 spettano soltanto per due di esse. aggiunto: 364. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno di sede" quello previsto dal comma tolto: 7 aggiunto: 1 dell'articolo 658 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo. aggiunto: 6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi tolto: 6 e 7 aggiunto: 4 e 5 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, tolto: al comma 11 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18tolto: . aggiunto: 19

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art659 · fonte del testo

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