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L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20% a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2 spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari, rispettivamente, al 15 ed al 5%. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al comma 4 si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi. Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al comma 4 spettano soltanto per due di esse. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno di sede" quello previsto dal comma 7 dell'articolo 658 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, al comma 11 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 15 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art659 · fonte del testo

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