Il primo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' sostituito dai seguenti: "Il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare e' commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio. Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

Testo vigente dal 16 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art23 · fonte del testo

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