A decorrere dal 10 marzo 1975 e fino al 30 giugno 1977, le quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, e successive modificazioni ed integrazioni, competono al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza per i figli a carico che non abbiano compiuto il 21° anno di eta'. Si osservano, a tal fine, le norme di cui alla legge 11 febbraio 1963, n. 79. Con decorrenza dal 1 luglio 1977, le quote sono dovute per i figli a carico che non abbiano superato il 18° anno di eta', salvo quanto gia' previsto per i maggiorenni inabili e quanto disposto col successivo comma. Le quote sono corrisposte fino al 21° anno di eta' qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino la universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Le quote sono corrisposte inoltre, fino al 21° anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Testo vigente dal 14 agosto 1975

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-31;364~art7 · fonte del testo

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