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[1]Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all' estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:

  • a)dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 7;
  • b)dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del rimanente personale. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attivita' previste nel titolo I sono cosi' determinati:

[2]Assegno mensile lordo lire

  • A)PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE. 1. Preside di istituto di istruzione superiore.... 150.000 2. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore.... 135.000 3. Preside di scuola media.............. 135.000 4. Docente incaricato della presidenza di scuola media....................... 120.000 5. Docente nelle scuole secondarie superiori..... 98.000 6. Docente nelle scuole medie............ 89.000 7. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore............... 80.000 Ispettore tecnico................. 120.000 Direttore didattico con funzioni ispettive.... 110.000 Direttore didattico................ 98.000 Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive......... 80.000 Insegnante elementare o di scuola materna..... 75.000
  • B)PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita', istituti superiori e conservatori................... 135.000 Lettore presso istituti di ogni grado, incaricato anche di attivita' extra accademiche.. 98.000 Docente presso istituti di istruzione secondaria; letture presso istituti di ogni grado....... 89.000 Docente presso istituti di istruzione primaria.. 75.000
  • C)PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE. Coordinatore amministrativo............ 80.000 Collaboratore................... 65.000 Personale ausiliario............... 50.000

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 15 aprile 1998

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 658, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20213/2025

    19 luglio 2025

    In tema di personale scolastico in servizio all'estero, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - il quale non prevede più la ritenuta dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003 - l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo, esso - se non espressamente stabilito - non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo.

    Art. 658

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 287 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12531/2025

    12 maggio 2025

    Ai dirigenti scolastici in servizio all'estero, fino alla stipula dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024, non compete la parte variabile della retribuzione di posizione, in quanto la previsione speciale di cui all'art. 48, comma 4, del c.c.n.l. del 2006 - riferita alla sola dirigenza estera - riconosce la sola parte fissa della retribuzione medesima.

    Art. 658

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 294 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 190/2003

    Questione infondata
    4 giugno 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, "nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziché un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni". Nell'esercizio della discrezionalità spettantegli, infatti, il legislatore ha operato una scelta non viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà e che non comporta una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale dell'amministrazione scolastica inquadrato nel nuovo ruolo degli "ispettori tecnici": ciò tenendo conto della natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero. - In tema di discrezionalità legislativa in materia di meccanismi di perequazione del trattamento economico, citata l'ordinanza n. 254/2001. - Sul fluire del tempo come elemento di per sé idoneo a differenziare situazioni soggettive che il legislatore, nell'ambito di una valutazione di carattere economico-finanziario, ha in precedenza ritenuto di non diversificare, citate – tra le tante – le sentenze n. 374/2002, n. 126/2000, n. 117/1999 e n. 311/1995. - Sulla circostanza che il principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, non possa essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi, menzionate le ordinanze n. 263/2002, n. 205/1998 e la sentenza n. 273/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 36 cost. · Art. 658 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art658 · fonte del testo

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