Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1994 al 25 maggio 1999. Leggi il testo vigente →

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all'articolo 525. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita' delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni e' ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di istruzione artistica, e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata ((secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nell' articolo 272.))

Testo in vigore dal 6 luglio 1994 al 25 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994. 5 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… opposizione avverso le graduatorie provvisorie. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica tolto: l' articolo aggiunto: l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il … presso il Ministero della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto tolto: nel presente articolo aggiunto: nell' articolo 272.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art524 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari