La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' curata dal provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazionee al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonche' negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

  • a)graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;
  • b)graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedre. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli. La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se' impugnabili. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione artistica. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione di quanto sopra disposto. 25
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 maggio 1999, n. 124

25

- La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico". - I regolamenti di cui all'art. 4, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 sono stati emanati con Decreto 25 maggio 2000, n. 201, pubblicato in G.U. 20/07/2000, n. 168, e con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato in G.U. 24/01/2001, n. 19.

Testo vigente dal 25 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 25 maggio 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 maggio 1999, n. 124

    - La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico". - I regolamenti di cui all'art. 4, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 sono stati emanati con Decreto 25 maggio 2000, n. 201, pubblicato in G.U. 20/07/2000, n. 168, e con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato in G.U. 24/01/2001, n. 19.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art522 · fonte del testo

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