L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalita' ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che da' diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico. Analogamente e' valutata l'attivita' svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in universita' straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso universita', istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento e' valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 maggio 1999, n. 124

25

- La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico". - I regolamenti di cui all'art. 4, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 sono stati emanati con Decreto 25 maggio 2000, n. 201, pubblicato in G.U. 20/07/2000, n. 168, e con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato in G.U. 24/01/2001, n. 19.

Testo vigente dal 25 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 25 maggio 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 maggio 1999, n. 124

    - La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico". - I regolamenti di cui all'art. 4, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 sono stati emanati con Decreto 25 maggio 2000, n. 201, pubblicato in G.U. 20/07/2000, n. 168, e con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato in G.U. 24/01/2001, n. 19.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art523 · fonte del testo

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