Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono composte:

  • a)per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima od alla sesta, un docente della scuola materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali assenti;
  • b)per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente tecnico-pratico. Il provveditore agli studi, puo' delegare a presiedere la Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del provveditorato agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni per i ricorsi. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di ruolo. 25
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 maggio 1999, n. 124

25

- La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico". - I regolamenti di cui all'art. 4, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 sono stati emanati con Decreto 25 maggio 2000, n. 201, pubblicato in G.U. 20/07/2000, n. 168, e con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato in G.U. 24/01/2001, n. 19.

Testo vigente dal 25 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 25 maggio 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 maggio 1999, n. 124

    - La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico". - I regolamenti di cui all'art. 4, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 sono stati emanati con Decreto 25 maggio 2000, n. 201, pubblicato in G.U. 20/07/2000, n. 168, e con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato in G.U. 24/01/2001, n. 19.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art525 · fonte del testo

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