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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di somme erroneamente rimborsate (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi. 2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi all'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi a ruolo.

Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art82 · fonte del testo

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