[1]sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. ((Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento.)) Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

  • a)versare la ritenuta di cui al comma 1;
  • b)fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 4. ((La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
  • a)imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
  • b)societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
  • c)societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.)) 5. Non sono soggetti a imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 67 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia. 6. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. 7. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 8. Nel caso di societa' di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33 che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato articolo 33 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. 9. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. 53 parole tolte, 19 parole aggiunte in 4 capoversi.

1. Sui proventi di cui all'articolo tolto: 44 aggiunto: 46, comma 1, lettera tolto: g aggiunto: h), del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in …

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo tolto: 65 aggiunto: 74 del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui reddititolto: , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico tolto: delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) societa' ed enti di cui all'articolo tolto: 73 aggiunto: 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico tolto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art58 · fonte del testo

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