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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
[2]1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026
