Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]' di pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo pu essere effettuato presso gli sportelli dell'agente della riscossione, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione, ove previsti, sono a carico del contribuente. 2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puessere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'agente della riscossione nella cartella di pagamento. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata. 4. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

  • a)in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
  • b)in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art104 · fonte del testo

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