Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non e' dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sui tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la liquidazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1962 al 1 gennaio 2027

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