Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto. 1 2 3 4 5 6

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 1978, n.130

1

La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1) che " Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto".

L. 11 marzo 1988, n.67

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento".

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento".

L. 23 dicembre 1996, n.662

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento".

Decreto 27 giugno 2003

5

con decorrenza dal 1 luglio 2003

Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento".

Decreto 21 maggio 2009

6

con decorrenza dal 1 gennaio 2010

Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010".

Testo vigente dal 30 giugno 2009 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2003 al 30 giugno 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 21 maggio 2009

    Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-01-26;29~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari