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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate (articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289)
[2]1. Le disposizioni dell'articolo 92 si applicano esclusivamente alle entrate tributarie erariali e alle entrate tributarie regionali. 2. Con uno o pidecreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia. 4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. 5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non puessere inferiore a 12 euro.
Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025
