Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]delle disposizioni in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo (articolo 18 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

[2]1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 79, 83, 86, alla parte I, titolo IV, capo I e capo II, sezione I, e al titolo VI, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 121 e alle relative sanzioni e accessori.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art122 · fonte del testo

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