Art. 65 — Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

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Il presidente e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresi', incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Testo in vigore dal 28 settembre 2000 al 8 aprile 2014

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 270/2003

    Questione infondata
    22 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, in quanto disciplina le situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali. Non sono stati, infatti, prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati con l'ordinanza n. 383 del 2002, di manifesta inammissibilità per irrilevanza: la norma in questione si riferisce alle cause ostative alla carica di Sindaco o di assessore di un comune, nonché di Presidente della Provincia o di assessore provinciale, mentre nel giudizio 'a quò si controverte di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale che, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lettera l), dello stesso decreto legislativo, continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981.

    Art. 65 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 122 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 383/2002

    Questione infondata
    23 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto tale norma si riferisce alle cause ostative alla carica di assessore di un comune compreso nel territorio della regione, e non all'ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, di cui si controverte nel giudizio 'a quò, che continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 23 aprile 1981.

    Art. 65 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 122 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art65 · fonte del testo

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