Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi. Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonche' i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale. Spettano al Consiglio:

  • 1)l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;
  • 2)l'istituzione dei tributi propri della Regione;
  • 3)l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
  • 4)l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
  • 5)la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;
  • 6)l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
  • 7)l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;
  • 8)le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
  • 9)la determinazione degli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' la vigilanza sui medesimi;
  • 10)la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale;
  • 11)la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nello esercizio delle funzioni delegate, nonche' la revoca delle deleghe;
  • 12)le deliberazioni relative all'Utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali;
  • 13)la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
  • 14)la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi;
  • 15)il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;
  • 16)la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
  • 17)la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;
  • 18)la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
  • 19)la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
  • 20)la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art6 · fonte del testo

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