[1](Articoli 55 e 57, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 50, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita una Cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e piu' meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle sopratasse e dei contributi. Alla Cassa scolastica sono devoluti:

  • a)il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e dei contributi di qualsiasi natura;
  • b)le elargizioni di Enti o di privati, nonche' le somme con cui l'Universita' o l'Istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio. La Cassa scolastica e' amministrata da un direttorio ed ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'Universita' o Istituto. Il conferimento degli assegni ha luogo su giudizio inappellabile del direttorio. Uno speciale regolamento determina per ogni Universita' e Istituto le norme relative alla composizione del direttorio, del quale debbono sempre far parte due studenti scelti dal rettore o direttore, e alla gestione e funzionamento della Cassa scolastica. Tale regolamento e' emanato con decreto del rettore o direttore, udito il senato accademico e il Consiglio d'amministrazione. Occorrendo, e' modificato con decreto del rettore e direttore, uditi il direttorio della Cassa scolastica e il Consiglio d'amministrazione. I regolamenti delle Casse scolastiche e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale. Le Casse scolastiche possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'Opera universitaria, di cui all'art. 189, nonche' a favore del bilancio delle Universita' e degli Istituti superiori presso cui sono costituite, a titolo di rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scolastiche non riscosse in dipendenza della legge 14 giugno 1928, n. 1312.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art185 · fonte del testo

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