[1](Articoli 56 e 57. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'Opera dell'Universita' o Istituto.

[3]((Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'universita' o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere)).

[4]Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento, e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

[5]Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. I1 regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 28 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1948

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1945 al 28 marzo 1948. 15 parole tolte, 43 parole aggiunte.

Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio tolto: presieduto da: Rettore dell'Universita' o Direttore dell'Istituto superiore aggiunto: composto dal rettore dell'universita' o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite tolto: norme per la costituzione del Consiglio e aggiunto: le norme per il funzionamento delle Opere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art189 · fonte del testo

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