[1](Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 563 - R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277 - Art. 20, R. decreto-legge 23 ottobre 1927. n. 2105).

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale e' autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Universita', Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica rispettivamente dell'estero e del Regno. La somma all'uopo occorrente e' annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale. Possono essere autorizzate, presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria, apertura di credito a favore degli economi delle Universita', degli Istituti superiori e degli Istituti di istruzione artistica, per il pagamento degli assegni a stranieri che seguono corsi o compiono studi presso Universita', Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art186 · fonte del testo

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