[1](Art. 76, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10, R. decreto 25 agosto 1924, n. 1618 -- Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1962, N. 1073, COME MODIFICATA DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868)).

[4]Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

[5]Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta.

[6]Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.

Testo vigente dal 15 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1962 al 15 dicembre 1970. 46 parole tolte, 18 parole aggiunte.

tolto: Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalita', a favore delle Universita' o delle istituzioni scientifiche o di assistenza, di cui al precedente comma, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stessoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1962, N. 1073, COME MODIFICATA DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55 · fonte del testo

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