[1](Articoli 6 e 7, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

[2]L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere agli ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verra' concessa con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

[3]Gli ufficiali, ai quali verra' rilasciato il decreto Ministeriale suddetto, dovranno pagare all'Erario la tassa di lire trecento. 147

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 dicembre 1956, n. 1378

147

La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' elevata a lire 3000".

Testo vigente dal 5 gennaio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 197/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    Rientra negli esclusivi compiti del legislatore l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti impartiti presso le Facolta` universitarie, nonche` la scelta tra piu` so- luzioni possibili circa l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel corso della carriera militare, ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attivita` professionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 - sollevate in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost. - in quanto dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare di ottenere l'abi- litazione all'esercizio della professione d'ingegnere senza es- sere in possesso di laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato).

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 323 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 5 gennaio 1957. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 dicembre 1956, n. 1378

    La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' elevata a lire 3000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art184 · fonte del testo

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