[1](Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 2° e 3°, e art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 22, commi 1° e 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678 - Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

[2]Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, e per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore delle singole Facolta' e Scuole sono determinati dall'annessa tabella D.

[3]In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole Facolta' o Scuole di ciascuna Universita' o Istituto superiore, a termini della tabella D, e' consentito istituire con decreto Reale altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Universita' o gli Istituti superiori, da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori titolari dei posti cosi' istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri professori titolari.

[4]Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alle norme contenute negli articoli 18 e 20, ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, le modificazioni potranno anche riguardare il riparto dei posti di ruolo fra piu' Universita' o Istituti; per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni potranno invece essere effettuate solo nell'ambito di ciascun Istituto. 350

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

350

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ha disposto (con l'art. 123, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".

Testo vigente dal 1 agosto 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1980

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 1 agosto 1980. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

    Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ha disposto (con l'art. 123, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art63 · fonte del testo

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