Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952. Leggi il testo vigente →

[1]I requisiti per l'attribuzione di case costruito da cooperative sono i seguenti:

  • a)appartenenza ad una delle categorie elencate nell'art. 91 salva l'eccezione di cui all'art. 90 (comma 2°) per la categoria di soci di cooperative a contributo stradale e proprieta' individuale composte da impiegati addetti ad istituzioni creato in virtu' di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali;
  • b)residenza per ragioni d'impiego ovvero, qualora trattisi di pensionati, residenza effettiva nel comune dove sorgono le costruzioni.

[2]L'esistenza di questi requisiti deve essere documentata con riferimento ai due momenti della prenotazione e dell'assegnazione. L'eventuale interruzione nel possesso dei requisiti stessi durante il periodo intercorrente fra prenotazione ed assegnazione non pregiudica i diritti del socio.

Testo in vigore dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art95 · fonte del testo

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