[1]I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio.

[2]L'elenco deve indicare per ciascuno iscritto;

  • a)la data della domanda;
  • b)la data del deliberato d'iscrizione da parte del Consiglio di amministrazione;
  • c)la data in cui avviene la pubblicazione nell'elenco.

[3]Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso nella sede sociale, talche' chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione.

[4]Contro i deliberati dei consigli di amministrazione di cui alla lettera b), e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, entro giorni trenta dalla data, di loro pubblicazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art94 · fonte del testo

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