[1]((Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle societa' di cui al precedente art. 16.

[2]Ogni alloggio deve:

  • 1)avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
  • 2)avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
  • 3)essere fornito di latrina propria;
  • 4)essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
  • 5)soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

[3]La superficie utile non puo' essere superiore:

[4]a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

[5]a, mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

[6]a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

[7]a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

[8]Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilita', e di normale necessita'. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno piu' di quattro piani. Sono altresi' consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

[9]Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano posati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto.

[10]Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo)).

Testo vigente dal 18 luglio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1949

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1943 al 18 luglio 1949. 180 parole tolte, 194 parole aggiunte in 15 capoversi.

Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite tolto: per essere date in locazione dagli enti e dalle societa' di cui tolto: all'art. 16 e che restano in proprieta' inalienabile ed indivisa degli enti e delle societa' medesime aggiunto: al precedente art. 16.

tolto: aaggiunto: 1) avere non tolto: piu' di tre aggiunto: meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio tolto: ed aggiunto: e ingresso;

tolto: baggiunto: 2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

tolto: caggiunto: 3) essere fornito di latrina propria;

tolto: daggiunto: 4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo internoaggiunto: , se esiste nel centro urbano l'impianto tolto: completo di distribuzione di acqua potabile;

tolto: eaggiunto: 5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

tolto: Nelle case popolari costruite col contributo o con corso dello Stato potranno essere anche consentiti, in via eccezionale, dal Ministro per i lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti,aggiunto: La superficie utile non puo' essere superiore:

aggiunto: a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

aggiunto: a, mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

aggiunto: a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani tolto: abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale utile di ciascun alloggio non sia superiore a 90 metri quadrati, in essa compresa quella degli accessori.

tolto: Quando gli enti costruttori sono i Comuni o gli Istituti di cui al n. 8 dell'art. 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato aggiunto: ed accessori;

aggiunto: a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

aggiunto: Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilita', e di normale necessita'. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno piu' di quattro piani. Sono altresi' consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

aggiunto: Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano posati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice tolto: od aggiunto: o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia tolto: una composizione non superiore a quella indicata alla lettera a), ed eccezionalmente a quella indicata al 3° comma aggiunto: la composizione di cui al n. 1 del presente articolotolto: , sempreche' i progetti, in tal caso, siano stati preventivamente approvati dal Ministro per i lavori pubblici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art48 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari