Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprieta' indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito".

Testo vigente dal 18 luglio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art6 · fonte del testo

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