[1]Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.

[2]Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilita', attesti la morosita' dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perche' sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33.

[3]Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termino di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto.31

[4]Il decreto e' titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.

[5]L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

[6]Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore. Non e' necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purche' l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.

[7]Contro il decreto il debitore puo', entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, proporre opposizione davanti lo stesso, conciliatore o pretore o avanti il tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto.31

[8]L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione puo', in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 11-22 dicembre 1969 n. 159 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1969, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del Codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo".

Testo vigente dal 25 dicembre 1969

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 159/1969

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1969

    L'art. 32 del testo unico dell'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 disciplina lo sfratto per morosità degli inquilini delle case popolari con modalità particolari diverse da quelle stabilite dal codice di rito consistenti: nell'unificazione delle due procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto, con conseguente perdita per il debitore dei termini di esecuzione; nella mancata previsione di un'ordinanza di sfratto, che viene invece ordinato dal giudice, senza la preventiva audizione dell'interessato, con decreto steso in calce al ricorso del Presidente dell'Istituto case popolari; e nella previsione di termini notevolmente ridotti (5 e 10 giorni anziché 20) per l'opposizione al decreto ingiuntivo e per il pagamento dei canoni scaduti.

    Art. 641 c.p.c. · Art. 32 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 175/2008

    Questione inammissibile
    23 maggio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine massimo per la notificazione, al conduttore moroso di alloggio di edilizia economica e popolare, del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, a pena di inefficacia dello stesso. Il giudice rimettente non ha adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, in quanto, in presenza di specifici precedenti giurisprudenziali, aveva l'onere di interrogarsi se la ritenuta applicabilità dei termini della procedura d'ingiunzione al procedimento speciale previsto dalla disposizione censurata, anche a preferenza dei più ristretti termini previsti dalla norma speciale, non comportasse, quasi di conseguenza necessaria, l'applicabilità di termini non previsti da quest'ultimo, come quello della notificazione del decreto ingiuntivo previsto a pena d'inefficacia dall'art. 644 cod. proc. civ. - Sull'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938, v. citata sentenza n. 159/1969. - Sulle interpretazioni costituzionalmente orientate dell'art. 32 del r.d. n. 1165/1938 v. la citata ordinanza n. 227/2006 e le citate sentenze nn. 203/2003 e 419/1991. - Sull'obbligo per il giudice a quo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 343 e n. 70/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 644 c.p.c. · Art. 641 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 227/2006

    Questione infondata
    13 giugno 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti il rimettente ripropone la medesima questione già dichiarata infondata con sent. n. 203 del 2003, ripetendo integralmente, senza nulla aggiungere, le stesse argomentazioni contenute nella precedente ordinanza di rimessione, e pone una questione del tutto estranea al giudizio a quo . > >- V., citata, sentenza n. 203/2003, che ha affrontato la medesima questione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 660 c.p.c. · Art. 32 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 25 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 11-22 dicembre 1969 n. 159 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1969, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del Codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art32 · fonte del testo

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