[1]I consigli di amministrazione possono deliberare la radiazione di quei soci semplicemente inscritti od anche prenotatari di alloggio i quali, sebbene diffidati a pagare entro termine perentorio, abbiano omesso di versare le quote per spese generali afferenti ad almeno tre mensilita'.

[2]Avverso il provvedimento di radiazione e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza non oltre giorni trenta dalla comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata.

[3]Il Ministro pei lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, puo', previa diffida portante termine perentorio non inferiore ad un mese, pronunciare con suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio di quei soci assegnatari i quali si siano resi morosi per almeno due mensilita' consecutive nel pagamento delle rate di ammortamento ovvero dei relativi accessori.

[4]La stessa facolta', previa diffida di cui al precedente comma, compete fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, al Ministro pei lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, nella ipotesi che soci assegnatari non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dalla cooperativa, al pagamento di passivita' sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati oppure al versamento di almeno due mensilita' consecutive per spese generali.

[5]Il provvedimento di cui ai precedenti commi 3° e 4° non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.

[6]Analoghe facolta' competono al Ministro per le comunicazioni quando trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 32/1957

    Parametro
    26 gennaio 1957

    dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del Tribunale di Bologna in data 10 gennaio 1956 sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 131 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento alle norme degli artt. 102 e 103 e della VI disposizione transitor…

    Art. 131 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 102 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 103 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art103 · fonte del testo

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