[1]Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle case economiche e popolari e di quelle por gli impiegati dello Stato, in gestione del Ministero dei lavori pubblici, puo' essere emessa ordinanza di sfratto dai funzionari all'uopo delegati con decreto del Ministro pei lavori pubblici.

[2]La facolta' di sfratto e' consentita ai funzionari predetti anche per lo sgombro delle aree, di cui all'art. 253, che occorra utilizzare per costruzione di case economiche, popolari e per impiegati.

[3]Le ordinanze suindicate hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e contro di esse non e' ammesso alcun ricorso od azione.

[4]La esecuzione delle ordinanze stesse e' affidata agli agenti della forza pubblica.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art264 · fonte del testo

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