[1]Ogni edificio separato, se appartiene a piu' condomini, da' luogo ad un condominio a se'.

[2]Nel caso di piu' edifici, comunque riuniti insieme, ed in quello di un fabbricato unico, del quale sia possibile distinguere le varie parti come edifici autonomi, se la possibilita' di tale autonomia sia riconosciuta, sentiti i condomini interessati, dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con la Cassa depositi e prestiti, ciascuno degli edifici o ciascuna delle suddette parti costituisce del pari un condominio a se', salvo quanto e' disposto nel penultimo capoverso dell'articolo seguente.

[3]Nel caso di palazzine o villini separati, appartenenti ciascuno ad un proprietario unico, costituiscono oggetto di condominio solo quegli elementi comuni a piu' costruzioni che sono contemplati nel detto penultimo capoverso dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art204 · fonte del testo

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