[1]Nei riguardi degli ascensori sono suddivise tra i condomini in quote progressive decrescenti dall'alto in basso, secondo che sara' determinato nel regolamento previsto dall'art. 235, le spese pel consumo dell'energia e tutte le altre di normale manutenzione e di gestione.

[2]Dal concorrere a tutte le dette spese sono esclusi i proprietari del piano terreno sopraelevato, a meno che non abbiano la possibilita' di accedere al proprio alloggio con l'ascensore e salvo il disposto di cui al seguente comma.

[3]Por l'accesso alle terrazze, alle soffitte, ed altri locali e' dovuta dai condomini, che possono far uso dell'ascensore, una quota in modica misura,da stabilire nel regolamento suddetto.

[4]Dove esistano piu' ascensori, il computo e' eseguito separatamente per ciascun ascensore.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art225 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari