[1]I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, ne' arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato ed al giardino comune, senza previo consenso della maggioranza numerica di due terzi di coloro tra i quali e' limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni, riservato pero' a ciascuno dei dissenzienti il diritto di opporsi e di far valere le sue ragioni a norma dell'art. 239. L'opposizione non sospende l'esecuzione del deliberato ma la sospensione puo' essere ordinata dalla Commissione di vigilanza.

[2]Ove si tratti di introdurre variazioni nella destinazione originaria di parti comuni a piu' condominii, occorre l'assenso dei condominii stessi, ed a determinare a questo effetto la volonta' di ciascun condominio e' necessaria la maggioranza numerica di almeno due terzi di coloro fra i partecipanti a ciascun condominio, tra i quali e' limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni.

[3]Nell'uno e nell'altro caso le variazioni e modificazioni suddette, non possono essere apportate senza l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art214 · fonte del testo

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