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[1]Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati:

[2]1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

[3]2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari;

[4]3° gli istituti autonomi per case popolari;

[5]4° le gestioni speciali di cui all'art. 22 ultimo comma;

[6]5° le societa' di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;

[7]6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati;

[8]7° le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci;

[9]8° le societa' cooperative di credito e le societa' di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presento testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilita' distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci; 9° i soci delle societa' menzionate nei precedenti numeri 7° ed 8°.

[10]Il beneficio del mutuo non puo' essere accordato ai privati, nonche' alle societa' di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9°, per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.

Testo in vigore dal 5 agosto 1938 al 18 luglio 1949

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 364/1990

    Questione inammissibile
    24 luglio 1990

    La possibilità di espropriazione forzata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione della garanzia ipotecaria dei mutui contratti dagli I.A.C.P. non può attualmente pregiudicare le aspettative dei conduttori assegnatari, essendo stata abrogata la previgente normativa sul trasferimento ad essi della proprietà degli alloggi (art. 27, l. n. 513 del 1977). Quanto al bilanciamento fra i contrapposti interessi della tutela del credito fondiario e della preservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, esso è riservato alle scelte discrezionali del legislatore. (Inammissibilità della questione di costituzionalità - in riferimento agli artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo, Cost. - degli artt. 1 e 16, r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, in quanto consentono l'ipoteca e la conseguente esecuzione forzata sugli immobili degli I.A.C.P.).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art16 · fonte del testo

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