[1]Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

[2]Art. 1.

[3]I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da societa', essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano:

[4]1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

[5]2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;

[6]3° i Monti di pegno;

[7]4° le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

[8]5° gli Enti morali legalmente riconosciuti;

[9]6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;

[10]7° l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

[11]8° gli Istituti di credito fondiario;

[12]9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

[13]10° la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni, in conformita' al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e al R. decreto-legge 8 gennaio 1925 n. 37, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473 e 18 dicembre 1927, n. 2416;

[14]11° l'Istituto nazionale di previdenza o credito delle comunicazioni di cui al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351;

[15]12° l'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

[16]13° gli Istituti e le Societa' di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 364/1990

    Questione inammissibile
    24 luglio 1990

    La possibilità di espropriazione forzata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione della garanzia ipotecaria dei mutui contratti dagli I.A.C.P. non può attualmente pregiudicare le aspettative dei conduttori assegnatari, essendo stata abrogata la previgente normativa sul trasferimento ad essi della proprietà degli alloggi (art. 27, l. n. 513 del 1977). Quanto al bilanciamento fra i contrapposti interessi della tutela del credito fondiario e della preservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, esso è riservato alle scelte discrezionali del legislatore. (Inammissibilità della questione di costituzionalità - in riferimento agli artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo, Cost. - degli artt. 1 e 16, r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, in quanto consentono l'ipoteca e la conseguente esecuzione forzata sugli immobili degli I.A.C.P.).

    Art. 1 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 16 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari