[1]Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, possono essere incorporati negli istituti autonomi provinciali o nelle rispettive sezioni anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto avere esse sufficienti attivita' per far fronte ai loro impegni ed essere in grado di svolgere proficua attivita'.

[2]Il Ministro pei lavori pubblici, con suo decreto, puo' pure disporre l'incorporazione negli istituti provinciali delle gestioni speciali attualmente esistenti presso le societa' di assistenza e beneficenza o presso le societa' di mutuo soccorso di cui all'art. 16, nn. 5° ed 8°.

[3]Nell'uno e nell'altro caso e' richiesto per la incorporazione il preventivo parere del presidente dell'Istituto provinciale.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art25 · fonte del testo

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