Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonche' ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' concessa una tredicesima mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri. ((Tale tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 1 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilita' va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno)).2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081

2

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.

Testo vigente dal 8 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1954 al 8 gennaio 1971. 10 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore tolto: ai aggiunto: al 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al tolto: 16 aggiunto: 1 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta tolto: nella seconda quindicina aggiunto: unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non … in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a tolto: 15 aggiunto: quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al tolto: 16 aggiunto: 1 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, tolto: nella seconda quindicina aggiunto: unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081

    Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-11-26;876~art1 · fonte del testo

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