Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, primo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio

1991 dalla Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale - sul

ricorso proposto da Della Gatta Maria, iscritta al n. 733 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza dell'8 febbraio 1991, la Corte dei conti -

sezione III giurisdizionale - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che al titolare di pensione

o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze

dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, non

compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui ha prestato

detta opera retribuita.

La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale della

norma sulla base dei seguenti argomenti:

a) la tredicesima mensilità ha natura retributiva, attenendo

strettamente allo stipendio;

b) in quanto tale, essa non potrebbe non essere trasfusa nella

pensione (o nelle più pensioni godute dal medesimo titolare);

c) il mancato computo comporterebbe il "vulnus" degli artt. 3 e

36 della Costituzione, rispettivamente per disparità di trattamento

fra dipendenti in servizio ed in quiescenza, con riguardo alla

medesima voce pensionabile, e per mancata proporzionalità della

pensione, in quanto retribuzione differita, alla quantità - qualità

del lavoro prestato.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

La determinazione del quantum del trattamento di quiescenza -

osserva l'Avvocatura - è problema di politica legislativa,

censurabile solo se inficiata da un manifesto difetto di criteri di

ragionevolezza.

Non sembra irragionevole, peraltro, il trattamento differenziato

fra il pensionato statale, che, non svolgendo altre attività

lavorative alle dipendenze dello Stato, percepisce la tredicesima

mensilità sul trattamento pensionistico e il pensionato statale che,

pur essendo collocato a riposo, presta la propria attività

lavorativa come dipendente pubblico e non percepisce la tredicesima

mensilità sulla pensione, percependola invece sul trattamento

retributivo in atto.

La diversa situazione nelle due fattispecie giustifica il

trattamento differenziato, che, del resto, appare del tutto

ragionevole anche in considerazione della ratio della norma, che è

quella di limitare gli esborsi dello Stato, di amministrazioni

pubbliche o di enti pubblici, in relazione ad una prestazione che non

trova giustificazione nel fine previdenziale cui è destinata.

Altrettanto inconsistente sarebbe la pretesa violazione dell'art.

36 della Costituzione;

L'adeguatezza della retribuzione va valutata infatti con

riferimento all'intero trattamento economico e non alle singole fonti

della retribuzione o alle prestazioni accessorie. Non può dunque

ritenersi che il trattamento pensionistico, pur decurtato del

tredicesimo rateo ed in presenza di una ulteriore retribuzione in

atto, sempre a carico dello Stato o di altra pubblica

amministrazione, non sia adeguato alle prescrizioni del primo comma

dell'art. 36 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - L'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

è stato impugnato nella parte in cui dispone che al titolare di

pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle

dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti

pubblici non compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui

ha prestato detta opera retribuita.

La previsione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione, rispettivamente per disparità di trattamento fra

dipendenti in servizio ed in quiescenza, con riguardo alla medesima

base pensionabile, e per mancata proporzionalità della pensione alla

quantità e qualità del lavoro prestato.

La questione si è posta nel corso del giudizio promosso avverso

il provvedimento di recupero di un credito erariale relativo a somme

indebitamente erogate a titolo di indennità integrativa speciale e

tredicesima mensilità. Il giudice remittente, sulla base di quanto

statuito da questa Corte con sentenza n. 566 del 1989, disponeva

istruttoria con riferimento alla effettiva percezione dell'indennità

integrativa speciale; sollevava invece incidente di costituzionalità

per quanto concerne la tredicesima mensilità.

2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 566 del 1989, questa Corte ha affermato che, in

caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita, è

ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di

compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività e,

dunque, non è di per sé illegittima l'eventuale riduzione del

trattamento pensionistico complessivo.

Tuttavia, tale riduzione può essere giustificata e risultare

quindi compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma,

della Costituzione, soltanto se è correlata ad una retribuzione

della nuova attività, tale che ne giustifichi la misura.

Di conseguenza, sono illegittime le norme che "implicano una

sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico,

senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività

esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa

operante".

Analoghe enunciazioni sono state poste a fondamento della sentenza

n. 204 del 1992, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e

15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nella parte in cui non

determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano

operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa

speciale.

La questione ora all'esame non si sottrae alle stesse rationes

decidendi. Mentre è ragionevole infatti che il legislatore tenga

conto del maggior introito percepito dalla persona titolare di

pensione che presti opera retribuita, la decurtazione del trattamento

pensionistico complessivo non può essere disposta, senza stabilire

il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il

quale la decurtazione diventa operante. La determinazione del limite

e delle connesse statuizioni, ivi compresa quella concernente la

decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in modo da

salvaguardare il precetto dall'art. 36, primo comma, della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), nella parte in cui non determina la misura

della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima

mensilità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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