Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,

della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (Nuove disposizioni per le

pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti

nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia),

riprodotto nell'art. 93, comma sesto, T.U. approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dalla Corte

dei Conti - Sez. terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da

Chialastri Anna iscritta al n. 186 del registro ordinanze dell'anno

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207

del 1981.

Visto l'atto di costituzione di Chialastri Anna;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore

Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La sig.ra Anna Chialastri, vedova del maresciallo di II di P.S.

Armando Mozzi a riposo dal 17 aprile 1974 e deceduto il 19 successivo

per affezione neoplastica, riconosciuta dipendente da causa di

servizio chiedeva alla Corte dei Conti che le fosse attribuito il

trattamento privilegiato speciale previsto dall'art. 1 della legge 27

ottobre 1973 n. 629 per i superstiti di dipendenti dei corpi di

polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di

ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o

criminose o in servizio di ordine pubblico.

Sosteneva che la morte del marito era dovuta a malattia cagionata

dal trauma subito il 28 settembre 1970 nel corso di tafferugli

verificatisi mentre prestava servizio di ordine pubblico.

L'adita Corte, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 pubblicata

nella G.U. del 29 luglio 1981 n. 207, sollevava, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 1 legge n. 629 del 1973 nella parte in cui (comma

primo) esclude dallo speciale trattamento ivi previsto gli aventi

causa dei dipendenti deceduti dopo la risoluzione del rapporto di

servizio, anche se per effetto di ferite o lesioni riportate in

conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di

ordine pubblico.

La Corte ha osservato che la norma, che richiede per la concessione

del trattamento speciale che il dipendente fosse deceduto "in

attività di servizio", secondo i lavori preparatori e le leggi

successive di estensione dello stesso trattamento ad altre categorie

(art. 93, comma sesto, d.P.R. 23 dicembre 1973 n. 1092; legge 27

maggio 1977 n. 284; legge 1_ agosto 1978, n. 437), non si presta ad

una interpretazione estensiva idonea a farvi ricomprendere anche il

caso in esame;

che essa assume irrazionalmente, come elemento discriminante, per

la concessione o meno del beneficio, il momento dell'evento letale

mentre invece rileva esclusivamente la causale dipendenza di esso da

fatti particolari verificatisi in occasione del servizio.

Posto che la norma ha l'intento di assicurare ai superstiti dei

caduti nell'assolvimento del dovere la tangibile riconoscenza

nazionale, aggiunge la Corte, è del tutto arbitrario far dipendere

l'erogazione dello speciale trattamento di favore dal momento della

morte del dante causa e quindi da un evento meramente casuale, mentre

sarebbe più coerente e razionale, in rapporto ad un presupposto

unico (la morte per causa dipendente da ferite o lesioni riportate in

conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di

ordine pubblico) disporre identico trattamento per i superstiti in

qualunque momento si verifica l'evento letale anche se successivo

alla cessazione del rapporto di servizio.

Inoltre secondo la Corte lo stesso legislatore ha riconosciuto

l'irrilevanza dell'anteriorità o meno alla cessazione del rapporto

dell'evento letale in altre fattispecie sia ai fini del trattamento

privilegiato di riversibilità (art. 92 del T.U. n. 1092 del 1973)

sia ai fini del trattamento speciale triennale di prima categoria

alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti

di servizio (art. 93, primo comma, stesso T.U.) prescindendo dal

momento della morte del dipendente; così anche per il trattamento

pensionistico dei militari e dei dipendenti civili dello Stato

vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei

caduti per causa di servizio (legge 17 ottobre 1967 n. 974).

Si è costituita la parte privata depositando una memoria di

contenuto sostanzialmente adesivo rispetto alle argomentazioni del

giudice a quo. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei Conti dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove

disposizioni per le pensioni ordinarie privilegiate a favore dei

superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai

corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), nella parte in cui esclude dalla corresponsione della

pensione privilegiata, ivi prevista, gli aventi causa dei dipendenti

deceduti dopo la cessazione del rapporto di impiego, sia pure per

diretto effetto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza

di azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di

ordine pubblico.

In violazione dell'art. 3 Cost., la detta categoria di superstiti

risulterebbe discriminata rispetto a quella degli aventi causa dei

dipendenti deceduti in attività di servizio, perché, pur in

presenza dell'identico presupposto giustificativo del trattamento

privilegiato (morte causata da ferite o lesioni riportate in azioni

contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine

pubblico) la sua erogazione si sarebbe fatta dipendere da un evento

del tutto casuale (momento della morte).

2. - La questione è fondata.

Invero, non ha alcuna ragionevole giustificazione la limitazione

della concessione della pensione privilegiata ordinaria prevista

dalla norma censurata ai soli aventi causa di militari o funzionari o

agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio per effetto diretto

delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza di azioni

contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine

pubblico.

La ragione della norma di favore si rinviene, come risulta dai

lavori preparatori della legge n. 629 del 1973, "nella volontà di

concedere un miglioramento delle pensioni privilegiate ordinarie

corrisposte ai superstiti degli appartenenti ai vari corpi di

polizia, quale doveroso tributo di riconoscimento alla loro fedeltà,

al loro attaccamento al dovere ed alla indefettibile e fondamentale

loro funzione di custodi della sicurezza personale e patrimoniale dei

cittadini e della legalità democratica e repubblicana nonché quale

mezzo per restituire, a coloro che sono impegnati in compiti delicati

e rischiosi, un minimo di fiducia nella sollecitudine della nazione

per l'avvenire dei loro cari nel caso che la fedeltà al giuramento

dato imponga il sacrificio della vita".

La concessione del trattamento privilegiato, che ha certamente una

funzione di sostentamento e di assistenza, è collegata precipuamente

alla sussistenza del nesso di causalità tra la morte e il servizio

svolto (repressione del terrorismo, della criminalità, mantenimento

dell'ordine pubblico).

Non può logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si

verifica la morte, e cioè, la vigenza o meno del rapporto di

servizio.

Lo stesso legislatore, peraltro, aveva già riconosciuto

trattamenti pensionistici di favore ai congiunti di militari o

dipendenti civili vittime di azioni terroristiche o criminose o per

cause di servizio senza dare alcun rilievo alla vigenza o meno del

rapporto di servizio (legge 17 ottobre 1967 n. 974).

Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.

1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 riprodotto

nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella

parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi

previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,

della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le

pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti

nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia)

riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.

1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte

in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto,

ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

ECLI:IT:COST:1987:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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