Corte costituzionale

Sentenza n. 481/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14legge 1340/1934
  • art. 3d.lgt. 876/1917
  • art. 22d.lgt. 1598/1916

usata come parametro

citata

  • art. 11legge 834/1935
  • art. 3legge 834/1935
  • art. 100d.lgt. 1598/1916

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto

luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876

(Approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del

decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598,

sulle pensioni privilegiate di guerra), in riferimento all'art. 100,

primo comma, ultima proposizione, del t.u.

21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle pensioni

civili e militari), ed in relazione agli artt. 11 e 14,

lett. c), r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340 (trattamento di pensione al

personale militare della Regia aeronautica), con

vertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834

(conversione in legge, con modificazioni, del r. decreto-legge 27

luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare

della Regia aeronautica), e all'art. 67, secondo e quinto comma, del

t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato), in relazione agli artt. 52, terzo comma, 53, primo

comma e 54, decimo comma, dello stesso t.u., promosso con ordinanza

emessa l'8 novembre 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione IV

giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da Chiariello Pasquale,

iscritta al n. 1140 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47- bis dell'anno 1985;

Udito nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 - pervenuta alla Corte

costituzionale il 5 ottobre 1984 - la Corte dei Conti - sez. IV

giurisdizionale, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3

Cost., una questione di legittimità costituzionale "dell'art. 3 del

d. luog.le 20 maggio 1917, n. 876, con riferimento all'art. 100,

primo comma, ultima proposizione del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, ed

in relazione alla tabella delle pensioni di anzianità di cui agli

artt. 11 e 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340,

convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 (e

dei corrispondenti artt. 67, secondo e quinto comma, del t.u. 29

dicembre 1973, n. 1092, in relazione ai precedenti artt. 52, terzo

comma, 53, primo comma, e 54, decimo comma)".

Nel giudizio a quo - precisa l'ordinanza - sono in discussione i

criteri di liquidazione dell'assegno privilegiato di 5ª categoria,

determinato a suo tempo nel 60% della pensione massima di riposo,

aumentata di due terzi (come previsto dalle sopracitate disposizioni

del 1895, 1917 e 1934): assegno liquidato a Chiariello Pasquale in

dipendenza del riconoscimento come dipendente da causa di servizio di

un'infermità tubercolare.

Costui aveva prestato servizio per circa nove anni (dal 15 aprile

1926 al 4 aprile 1935) nell'allora corpo aeronautica, ma il suddetto

assegno (prorogato e poi diventato vitalizio) era stato rapportato al

grado di aviere in quanto, per una gravissima mancanza disciplinare,

egli era stato, poco prima della cessazione dal servizio, retrocesso

dal grado di sergente maggiore prima conseguito: grado, questo, che

l'interessato chiedeva fosse assunto come termine di ragguaglio.

Secondo la Corte rimettente, è da escludere, sul piano

interpretativo, che a tal fine sia applicabile il criterio,

precedentemente in vigore, della media degli assegni percetti

nell'ultimo triennio (nella specie, in gran parte col grado di

sergente maggiore), dovendosi far riferimento all'ultimo stipendio o

paga (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20) ed al grado rivestito all'atto

della cessazione dal servizio; ed è del pari da escludere che tale

grado possa essere quello rivestito all'atto dell'evento di servizio,

causa dell'infermità - giusta quanto previsto dalle norme in tema di

pensioni di guerra (artt. 15 r.d. 12 luglio 1923, n. 1491 e 27 l. 10

agosto 1950, n. 648) - in quanto la normativa sulle pensioni

privilegiate di guerra non è applicabile, salvo espresso rinvio, a

quelle ordinarie e concerne situazioni non assimilabili a quelle

della pensionistica ordinaria, (stante la natura risarcitoria delle

prime: sentt. 113/68, 147/71, 55/80).

Ciò premesso, il giudice a quo ricorda che le norme che prevedono

la perdita o riduzione della pensione per i militari cessati dal

servizio per fatti disciplinari sono state dichiarate

costituzionalmente illegittime (sentt. 3/1966, 78/1967, 112/1968) e

poi abrogate con l. 8 giugno 1966, n. 424; ed osserva che, a seguito

di ciò, la normativa vigente in tema di pensioni riconosce al

militare che sia cessato dal servizio (tra l'altro) per perdita del

grado il diritto alla pensione normale, ove abbia compiuto venti anni

di effettivo servizio (art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 - t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato - e successivi artt. 53,

primo comma e 54, decimo comma).

Un'analoga disposizione - lamenta la Corte rimettente - non è

dettata in tema di pensioni privilegiate per il personale militare

nel corrispondente art. 67, secondo e quinto comma, del medesimo

t.u.: ed alla luce delle richiamate giurisprudenza costituzionale e

legislazione in tema di incidenza di fatti disciplinari sul diritto a

pensione, tale omissione è a suo avviso in contrasto col principio

di uguaglianza, in quanto impedisce di liquidare la pensione

privilegiata in base ai criteri ed agli assegni percepiti

anteriormente alla perdita del grado, quando l'evento si sia

manifestato, come nel caso di specie, prima del provvedimento

disciplinare.

Né l'assunzione a tertium comparationis della disposizione in

tema di pensioni ordinarie trova ostacolo, a giudizio della medesima

Corte, nella circostanza che al militare incorso nella perdita del

grado è richiesta, per l'acquisto del diritto a pensione,

un'anzianità minima di venti anni di servizio effettivo: e ciò, sia

perché "tale minimo segna comunque il limite, salvo casi

particolari, per il riconoscimento del diritto a pensione normale di

riposo, sia perché ciò che rileva è che per effetto delle pronunce

costituzionali sopraindicate riprende vigore con tutte le possibili

conseguenze l'attività prestata al servizio dello Stato

anteriormente al provvedimento di perdita del grado": sicché -

specifica la Corte in punto di rilevanza - "l'eventuale declaratoria

d'illegittimità comporterebbe un tutt'altro criterio di liquidazione

e la valorizzazione degli assegni relativi al grado di sergente

maggiore".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto, né

si è costituita la parte privata. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti sez.

IV giurisdizionale - dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della

legittimità costituzionale di una serie di disposizioni dettate in

materia di pensioni privilegiate militari, e precisamente: a)

dell'art.14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito

con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 che, nel

disciplinare le pensioni privilegiate dei militari di truppa della

aeronautica, fa riferimento alla tabella di cui al precedente art. 11

e richiama, per la classificazione in categorie delle infermità che

danno titolo alla pensione, la disposizione di cui all'art. 3 del

decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e per la

determinazione della base pensionabile, l'art.100 del r.d. 21

febbraio 1895, n. 70 (previgente t.u. delle leggi sulle pensioni

civili e militari): disposizioni che peraltro - precisa l'ordinanza -

sono da intendersi alla stregua di quanto stabilito dal successivo

d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, che prevede che la base pensionabile

sia costituita dall'ultimo stipendio o paga e che debba farsi

riferimento al grado rivestito all'atto della cessazione dal

servizio; b) dell'art. 67, secondo e quinto comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) recante la

disciplina della misura delle pensioni privilegiate dei militari.

Sono dunque impugnate, di tale disciplina, tanto le disposizioni

previgenti (ma applicabili al caso di specie, concernente la pensione

privilegiata di quinta categoria liquidata a militare cessato dal

servizio col grado di aviere) quanto quella attualmente in vigore: le

une e le altre, in quanto assumono come base pensionabile l'ultimo

stipendio o paga e fanno riferimento al grado rivestito all'atto

della cessazione dal servizio.

Ad avviso del giudice a quo, dovrebbe invece farsi riferimento al

grado (e corrispondente stipendio) rivestito al momento del

riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infermità

che dà titolo alla pensione privilegiata: e ciò, onde evitare che

sulla misura di questa incidano i provvedimenti disciplinari irrogati

successivamente (nel caso di specie, perdita del grado, con

retrocessione da sergente maggiore ad aviere).

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo richiama, a conforto del proprio assunto, le

norme di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 424 e le sentenze di questa

Corte (nn. 3 del 1966, 78 del 1967, 112 del 1968; ma v. anche, al

riguardo, le sentt. nn. 113 del 1968, 144 e 147 del 1971, 25 del

1972, 24 del 1975, 83 del 1979, 288 del 1983) con le quali sono state

abrogate e, rispettivamente, dichiarate costituzionalmente

illegittime le previgenti disposizioni che prevedevano la perdita, la

riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di

altro ente pubblico, come conseguenza di condanne penali o di

provvedimenti disciplinari. Ma tale richiamo è inconferente, in

quanto le norme impugnate non contengono alcuna disposizione che

preveda simili effetti.

La specifica censura di violazione del principio d'uguaglianza è

peraltro motivata, nell'ordinanza di rimessione, assumendo come

tertium comparationis la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma

- integrata da quelle di cui ai successivi artt. 53, primo comma e

54, decimo comma - del citato d.P.R. n. 1092 del 1973. Tale

disposizione riconosce al militare che sia cessato dal servizio (tra

l'altro) per perdita del grado, il diritto alla pensione normale ove

abbia compiuto venti anni di effettivo servizio: e l'ordinanza

lamenta che analoga disposizione non sia dettata in tema di pensioni

privilegiate dei militari.

Il proposto raffronto non conforta, però, la tesi sostenuta dalla

Corte rimettente.

Innanzitutto, il citato art. 52 non prevede affatto - come questa

vorrebbe - che la perdita del grado resti priva di effetti sul

diritto alla pensione normale, dato che, al contrario, dispone che

esso, in tal caso, si acquisisca solo al compimento di almeno venti

anni di servizio effettivo, anziché, come di norma, con "una

anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici

di servizio effettivo" (art.52, primo comma).

Inoltre, l'assunto secondo cui dovrebbe aversi riguardo allo

stipendio (ed al grado) conseguito al momento in cui sorge il diritto

alla pensione privilegiata è sprovvisto del necessario supporto

normativo, atteso che nella disciplina richiamata la base

pensionabile, tanto per le pensioni normali che per quelle

privilegiate, è costituita dall'ultimo stipendio o paga (art.53,

primo comma, richiamato dall'art. 67). In entrambi i casi può

perciò verificarsi che le sanzioni disciplinari, in quanto

comportino una riduzione del trattamento economico in attività,

finiscano per spiegare effetti indiretti sulla misura della pensione:

il che è cosa ben diversa dal disporre - come facevano le norme

abrogate con la citata l. n. 424 del 1966 - che il trattamento

pensionistico liquidabile secondo i comuni criteri vigenti in materia

vada ridotto (o addirittura non debba corrispondersi) in conseguenza

dell'irrogazione delle predette sanzioni ovvero di condanne penali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340,

convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 - in

relazione all'art. 11 dello stesso decreto ed agli artt. 3 del d.

luog.le 20 maggio 1917, n. 876 e 100, primo comma, del r.d. 21

febbraio 1895, n. 70 - nonché dell'art. 67, secondo e quinto comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti - sez. IV giurisdizionale,

con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 e pervenuta alla Corte

costituzionale il 5 ottobre 1984 (r.o. 1140/84).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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